Provvedimento del Procuratore della Repubblica n.967 in data 2 marzo 2021.

Il Procuratore della Repubblica, con proprio provvedimento in data 2 marzo 2021,

vista l' attuale organizzazione dell'Ufficio quanto ad accesso degli utenti e a modalità di deposito telematico di atti e richieste di cui all' Ordine di servizio del 4 febbraio 2021

rilevato che sono emerse criticità con riferimento al deposito delle dichiarazioni di nomina dei difensori per la fase precedente alla notifica dell' avviso ex art. 415-bis c.p.p_

ritenuta 1' esigenza - per il corretto funzionamento del sistema - che alla dichiarazione di nomina del difensore sia allegato il provvedimento/documento in base al quale la persona sottoposta ad indagini o la persona offesa ha acquisito formale conoscenza del procedimento nell' ambito del quale può esercitare i propri diritti, con indicazione del numero di iscrizione nel Registro delle notizie di reato (certificato ex art. 335 c.p.p., verbale di perquisizione/sequestro, verbale di arresto in flagranza, avviso del conferimento di incarico di consulenza tecnica, etc) ;

sentito il Presidente dell'Ordine degli Avvocati e ad integrazione dell' Ordine di servizio del 4 febbraio 2021;

HA DISPOSTO

che il deposito nel Portale del Processo penale telematico della dichiarazione di nomina del difensore - o delle comunicazioni di non accettazione e rinuncia dell' incarico, ai sensi dell' art. 107 c.p.p. - sia effettuato, nel corso delle indagini preliminari e anteriormente alla notifica dell' avviso ai sensi dell'art. 415-bis c.p.p., mediante allegazione alla dichiarazione/comunicazione del provvedimento/documento in base al quale la persona sottoposta ad indagini o la persona offesa ha acquisito formale conoscenza del procedimento in corso di svolgimento nell' ambito del quale può esercitare i propri diritti, con indicazione del numero di iscrizione nel Registro delle notizie di reato.

 

Data:

mercoledì 03 marzo 2021