Istruzioni per il rilascio di comunicazioni alle parti private ex art. 335 CPP.

Con nota n.18/19 in data 7 febbraio 2019 il Signor Procuratore della Repubblica ha ribadito che:

  • le richieste di certificazione ex art.335 CPP vanno accettate dall'Ufficio di Ricezione Atti – direttamente o mediante la PEC prot.procura.vicenza@giustiziacertit o in futuro mediante i sistemi informatici che saranno a breve specificamente dedicati - e trasmesse nel tempo più breve possibile, con attenzione per le maggiori urgenze, alle Segreterie di assistenza al magistrato assegnatario del procedimento. Il magistrato appone sempre il nulla osta al rilascio, quando ve ne sono le condizioni, indi restituisce all'Ufficio Ricezione Atti per il materiale rilascio;
  • quando le certificazioni riguardano più procedimenti assegnati a P.M. diversi, la segreteria del primo magistrato che evade il visto di nulla osta trasmette la pratica alla segreteria del secondo magistrato interessato e così via fino alla raccolta di tutti i visti. L'ultima, ritrasmette all'Ufficio Ricezione Atti per l'evasione finale.

Con il medesimo provvedimento ha inoltre stabilito, a parziale modifica di quanto precedentemente disposto, che:

  • il Personale preposto al rilascio delle certificazioni di cui all'art. 335 CCC è abilitato al  rilascio verbale agli avvocati difensori di p.s.i. e p.o. (e non alle parti private) che sono in possesso di documenti dai quali emerge che abbiano già contezza di una denuncia o notizia di reato tradottasi in una iscrizione nei registri generali della Procura, di informazioni sul numero del procedimento iscritto (o sull'assenza di una relativa iscrizione) e sul nome del PM assegnatario del procedimento stesso, semprechè l'interessato non richieda espressamente il rilascio della certificazione scritta;
  • l'informazione orale può essere rilasciata solo ed esclusivamente rispetto ai procedimenti iscritti per le seguenti categorie di reati:
  1.  tutti quelli iscritti a mod. 21 bis (competenza del Giudice di Pace);
  2. artt. 186 e 187 Cod. Strada;
  3. art. 590 bis CP;
  4. art. 595 CP;
  5. reati previsti dalla L.n.157/1992 (illeciti venatori);
  6. contravvenzioni previste dal Codice Penale (comunque escluse le contravvenzioni rientranti nelle materie specialistiche previste nel vigente Progetto Organizzativo dell'Ufficio — edilizia, inquinamento, sicurezza sul lavoro).

L'entrata in vigore delle disposizioni sopra descritte i stabilita per l'11 febbraio 2019.

 

Data:

giovedì 07 febbraio 2019